Tribunale Genova, sentenza n. 2316/2016 – In materia di misure di protezione delle persone prive in tutto o in parte di autonomia, in seguito alla riforma che ha introdotto nel nostro ordinamento la figura dell’amministratore di sostegno, gli istituti dell’interdizione e della inabilitazione hanno assunto un carattere meramente residuale. Pertanto, laddove la situazione socio-sanitaria del soggetto lo consenta, il giudice deve propendere per il nuovo strumento, data la sua maggiore idoneità ad adeguarsi alle esigenze concrete del beneficiario.