TAR Lazio, sez. II, sentenza nr. 6787 del 26.06.2014: è insanabile la nullità del ricorso causata dalla mancanza della procura speciale del difensore. Nel processo amministrativo il ricorso deve contenere la sottoscrizione del ricorrente, se esso sta in giudizio personalmente, oppure del difensore, con indicazione, in questo caso, della procura speciale. Ai sensi dell’art. 40 comma 1 lettera g) codice processo amministrativo, il mandato al difensore deve essere conferito con procura speciale rilasciata in data antecedente alla sottoscrizione del ricorso da parte del difensore. Se il ricorso è stato, invece, sottoscritto soltanto dal difensore al quale la rappresentanza sia stata conferita con una procura generale alle liti e non con mandato speciale, lo stesso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di valida rappresentanza tecnica, rilevabile in ogni stato e grado del giudizio. Secondo il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio il profilo inerente l’esistenza di una valida rappresentanza tecnica costituisce questione preliminare rispetto a quella inerente la giurisdizione, la quale ultima presuppone la costituzione di un valido rapporto processuale, precluso dalla nullità del ricorso, la quale va quindi esaminata con priorità rispetto ad altre questioni, anche di giurisdizione.