Quotidiano del diritto, articolo del 21.03.2014: PRATICANTI NEGLI STUDI PROFESSIONALI MA SENZA ASSICURAZIONE INAIL. Praticantato negli studi professionali senza obbligo di assicurazione contro gli infortuni. Mentre l’Inail, con la circolare 16, informa che per i tirocini che comportano la partecipazione alle lavorazioni si devono applicare i tassi di premio specifici di tali attività, viene lasciata invariata la situazione per chi effettua un periodo di pratica per l’ammissione all’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione. A patto, però di rispettare alcune condizioni. L’Inail tiene conto che il praticantato è gratuito e non genera un rapporto di lavoro vero e proprio, anche se ci sono dei rimborsi spese forfettari. In tale situazione, quindi, il professionista non deve versare i premi per la copertura contro gli infortuni. L’obbligo scatta però se il praticante oltre a svolgere attività presso lo studio partecipa a corsi di formazione professionale che lo espone a un rischio specifico connesso al lavoro. In questo caso l’obbligo di assicurazione è a carico di chi cura i corsi.