ISTRUZIONI SUL PATTO DI QUOTA LITE. Vietato il patto di quota lite a risultato ottenuto. E’ illecito, infatti, l’accordo sul compenso stipulato tra avvocato e cliente a incarico in corso o terminato. A chiarirlo è il Consiglio nazionale forense , in una sentenza (n. 225/2013) dove fornisce una prima interpretazione sul patto di quota lite alla luce della nuova legge professionale. Ai sensi dell’articolo 13 legge n. 247/2013, infatti, “ sono vietati i patti con i quali l’avvocato percepisca come compenso in tutto e in parte una quota del bene oggetto della prestazione o della ragione litigiosa”, mentre è valida la pattuizione con cui si determini il compenso a percentuale sul valore dell’affare o su quanto si prevede possa giovarsene, non soltanto a livello strettamente patrimoniale, il destinatario della prestazione. Questa dicotomia legislativa, precisa il CNF, deve essere intesa nel senso che la percentuale può essere rapportata al valore dei beni o agli interessi litigiosi, ma non può esserlo al risultato. In questo senso deve essere interpretato l’inciso “si prevede possa giovarsene”, che appunto evoca un rapporto con ciò che si prevede e non con ciò che costituisce il consuntivo della prestazione professionale. In questo senso, deve in ogni caso ritenersi illecito l’accordo sul compenso stipulato (cioè non a monte dell’incarico professionale, ma a valle di quest’ultimo) ad incarico pressoché terminato, ovvero allorché l’an ed il quantum della fattispecie contenziosa siano di fatto già stati delineati in entrambe le sue componenti. Nel caso di specie, l’accordo a percentuale sul compenso, stipulato prima dell’entrata in vigore della nuova legge professionale, era stato sottoposto al cliente per la firma nel momento in cui l’avvocato difensore sapeva già di aver raggiunto un accordo conciliativo di cui conosceva anche l’ammontare. Il CNF ha quindi stabilito la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio dell’attività professionale per la durata di quattro mesi.