Decreto Legge N. 83 “anti credit crunch “ del 23.06.2015 – IL NUOVO ATTO DI PRECETTO DOPO IL DECRETO “ANTI CREDIT CRUNCH”. Tra le diverse novità contenute nel decreto c.d. “anti credit crunch” approvato dal Governo il 23 giugno scorso che vanno ad incidere, ancora una volta, sulla procedura esecutiva, con l’obiettivo ultimo di accorciare i tempi del recupero dei crediti, evitando al contempo, l’aggravamento delle situazioni di crisi (leggi: “Governo: ok al “pacchetto banche”. Ecco le novità sulle procedure concorsuali”), rileva anche la modifica alla formula dell’atto di precetto che si arricchisce di una nuova dicitura. La riforma, infatti (ex art. 13), va a novellare il 2° comma dell’art. 480 c.p.c., dedicato alla “forma del precetto”, prevedendo un nuovo adempimento formale per il creditore, il quale è tenuto ad avvertire il debitore che può concludere con i creditori un accordo di composizione della crisi o proporre un “piano del consumatore”, con l’ausilio di un “organismo di composizione della crisi o di un professionista nominato dal giudice”. Si tratta, com’è evidente, di una previsione concepita sia a vantaggio del debitore, che potrà cercare di porre rimedio, come recita la nuova disposizione “alla situazione di sovraindebitamento”, potendo trovare una soluzione che gli consenta di pagare i propri debiti, sia a vantaggio del creditore che, grazie all’aiuto di un professionista o di un organismo ad hoc, ha maggiori possibilità di vedere soddisfatte le proprie istanze. Il nuovo avvertimento, pertanto, dovrà essere obbligatoriamente inserito dal creditore all’interno dell’atto, unitamente agli altri previsti dall’art. 480 c.p.c. (indicazione delle parti, data di notifica del titolo, se è fatta separatamente, trascrizione integrale se richiesta dalla legge, dichiarazione di residenza o elezione domicilio dell’istante nel comune in cui ha sede il giudice competente per l’esecuzione).