D.L. n. 145 del 23.12.2013: moltissime rilevanti novità che regolano la richiesta dei danni, l’indicazione dei testimoni e l’obbligo di stipulare la polizza. Per il risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli di ogni specie: -il diritto si prescrive in due anni; -in ogni caso il danneggiato decade dal diritto qualora la richiesta di risarcimento non venga presentata entro tre mesi dal fatto dannoso, salvo i casi di forza maggiore; -il risarcimento non può essere ceduto; i testimoni vanno indicati alla denuncia, dopo nemmeno il giudice li può accettare; -la scatola nera (o simili) vale come piena prova; -le polizze vanno ridotte, sanzioni fino a 40.000 euro; -le compagnie possono imporre la riparazione dell’auto con officine convenzionate.