Corte d’Appello Milano, sez. Lavoro, sentenza n. 1577 del 13.12.2013: rito Fornero: il giudice deve astenersi se ha già deciso la fase sommaria. Nel rito Fornero, la sentenza emessa nell’ambito del procedimento ex art. 1, comma 51, L. 92/2012 è nulla ai sensi dell’art. 158 e 161 c.p.c. se emessa dallo stesso giudice che ha giudicato nella prima fase conclusasi con ordinanza ai sensi dell’art. 1, comma 49, L. Fornero. Così si è espressa la Corte d’Appello di Milano nella sentenza in commento, che innova l’orientamento seguito dai giudici di primo grado (anche milanesi) in materia.