Corte Costituzionale, sentenza n. 69 del 2.04.2014: ratei pensionistici, illegittima l’applicazione dei nuovi termini estintivi ai giudizi in corso. Il diritto ad accessori o ratei pensionistici non si estingue per il mancato rispetto dei nuovi termini di decadenza e prescrizione nella presentazione della domanda, in presenza di giudizi già pendenti in primo grado. Lo ha stabilito la Corte dichiarando illegittimo l’articolo 38, comma 4, del Dl n. 98 del 2011 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria) che prevedeva l’applicabilità anche ai giudizi pendenti del nuovo termine triennale di decadenza e di quello quinquennale, anziché decennale, di prescrizione per il pagamento dei ratei arretrati.