Corte Costituzionale, sentenza n. 157 del 4.06.2014: CAUSE DI VALORE NON SUPERIORE A 1.100,00 EURO: LEGITTIMO TETTO PER SPESE PROCESSUALI. Non è fondata la questione di legittimità costituzionale della’art. 91, u.c., c.p.c. (nel testo aggiunto dall’art. 13, comma 1, lett. b), D.L. 212/2011), in virtù del quale nelle cause davanti al GdP, il cui valore non superi la somma di euro 1.100,00 e per cui è ammessa la facoltà delle parti di stare in giudizio personalmente, la liquidazione delle spese e competenze legali della parte vittoriosa, qualora sia stata assistita e rappresentata da un difensore, non può superare il valore della domanda.