Corte Cass., sez. III, ordinanza n. 7533 del 1.04.2014: sospensione della prescrizione del diritto al mantenimento sino alla data della sentenza sul divorzio. L’istituzione dell’assegno di mantenimento – qualificato altresì come diritto indisponibile, dunque irrinunciabile da parte del beneficiario – fonda le sue ragioni nel concetto di giustizia sociale e di tutela della parte qualificata come debole al termine del matrimonio. Come noto, però l’assegno di mantenimento si prescrive se la parte non ne fa mai richiesta. E la prescrizione opera dalle singole scadenze nel termine di 5 anni. Tra i coniugi però vige la regola dettata dall’art. 2941 c.c. secondo cui la prescrizione resta sospesa. Tale sospensione della prescrizione, secondo la Corte, si verifica anche in caso di separazione dei coniugi dato che la separazione non scioglie il vincolo matrimoniale. La sospensione della prescrizione insomma opera sino alla pronuncia della sentenza di divorzio.