Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza n. 798 del 20.02.2014: uffici giudiziari: devono rimanere aperti per 5 ore al giorno. L’art. 162, L. 1196/1960 impone l’apertura al pubblico degli uffici giudiziari e di cancelleria per cinque ore nei giorni feriali, secondo l’orario stabilito dai capi degli uffici giudiziari e attribuisce la competenza esclusiva ai capi degli uffici giudiziari. Ai sensi dell’art. 162, L. 1196/1960, l’azione amministrativa, soprattutto quella relativa alla autorganizzazione degli uffici è, dunque, del tutto vincolata. Non v’è spazio alcuno, per i capi degli uffici giudiziari (e i dirigenti), per ridurre quest’orario; v’è solo un limitato margine di discrezionalità per modularlo e articolarlo nell’arco di ciascun giorno feriale (ad esempio, dalle 8 alle 13, dalle 8.30 alle 13.30, dalle 9 alle 14 e così via) e null’altro. In altre parole, dal lunedì al venerdì le cancellerie giudiziarie non possono non essere aperte al pubblico se non per cinque ore consecutive. L’unica discrezionalità che residua in capo all’Amministrazione consiste nell’individuazione dell’ora d’inizio e, conseguentemente, di quella finale; ma sempre di cinque ore di apertura quotidiana deve trattarsi.