Consiglio di stato sez. III sentenze n. 1014 e 1017 del 2.03.2015 – NESSUNA RETRIBUZIONE PER MANSIONI SUPERIORI SE MANCA UN ATTO FORMALE DI INCARICO – Con due pronunce il Consiglio di Stato ha ribadito che in materia di mansioni superiori, il rapporto di pubblico impiego non è assimilabile a quello del lavoro privato. Nel pubblico impiego, infatti, è la qualifica, non le mansioni, il parametro al quale la retribuzione è inderogabilmente riferita. Con le sentenze n. 1014 e 1017 del 2 marzo 2015, la III sezione ha confermato le statuizioni dei giudici di prime cure, rispettivamente del Tar Calabria e del Tar Lazio, affermando che per il riconoscimento della retribuzione per mansioni superiori non è sufficiente lo svolgimento delle stesse, ma occorre che ci sia stato un provvedimento di inquadramento. In altre parole, nessuna retribuzione per mansioni superiori se manca un atto formale di incarico.