Cassazione Civ., n. 23128 del 14.11.2016 – La Cassazione cambia parzialmente idea sul regolamento condominiale, sancendo un principio che sembra discostarsi dal pregresso orientamento, poiché comporta l’applicazione di clausole regolamentari inesistenti al momento della stipula dell’atto di compravendita e quindi del tutto sconosciute all’acquirente in un regolamento predisposto però dopo il rogito, anche se su delega in bianco al costruttore.