Cassazione Civ., n. 22221/2016 – La norma che impedisce all’ufficio di presumere l’esistenza di un maggior corrispettivo nelle cessioni di immobili e di aziende, in base al solo valore dichiarato, accertato o definito ai fini del registro, si applica anche per il passato essendo di interpretazione autentica. In ogni caso i dissidi tra i soci e il precario stato di salute di uno di essi ben giustificano la cessione dell’azienda ad un valore inferiore da quello di mercato stimato dall’amministrazione. A fornire questi chiarimenti è la Cassazione con la sentenza richiamata depositata il 3.11.2016.