Cassazione Civ., n. 21462 del 25.10.2016 – Il provvedimento di rigetto dell’istanza, tempestivamente proposta, di differimento della prima udienza per la chiamata in causa del terzo, può essere revocato dal giudice che l’ha disposto o da quello che ha riassunto il giudizio a seguito di dichiarazione di incompetenza, sempre che non si sia andati oltre la fase della prima udienza.