Cass. Pen., SS.UU., sentenza nr. 29556 del 7.07.2014: più rigidità sulla custodia cautelare: i limiti massimi per ogni fase non possono mai essere superati. Nel caso di sospensione dei termini di fase della custodia cautelare il limite del doppio del termine di fase non può essere ulteriormente superato. Con la pronuncia in esame si evita che, sia pure nel caso di procedimenti per reati assai gravi come quelli previsti dall’art. 407, co. 2, lett. a) c.p.p. (tra cui, l’associazione mafiosa e la strage), si proceda a un’ulteriore proroga dei termini di durata massima della carcerazione preventiva sulla base del comma 3bis dell’art. 303, co.1, lett. b).