Cass. Pen., sez. VI, sentenza nr. 31243 del 16.07.2014: se non c’è piena disponibilità del bene pubblico allora non c’è peculato ma truffa. Risponde di frode e non di peculato il dipendente pubblico che falsifica mandati di pagamento, quanto all’Iban di riferimento, trasferendo l’importo dei crediti dovuti alla pubblica amministrazione sui conti correnti propri o di altri complici.