Cass. Pen., sez. VI, sentenza n. 51488 del 19.12.2013: solo gravi episodi configurano il reato di sottrazione agli obblighi di assistenza. Non rileva qualsiasi inadempimento degli obblighi di assistenza familiare, ma solo quella condotta omissiva in concreto idonea a ripercuotersi negativamente sugli interessi del minore, ponendone seriamente in pericolo, attraverso una sostanziale dismissione delle funzioni connesse al ruolo genitoriale, i presupposti e le condizioni poste a presidio di un pieno ed equilibrato sviluppo della personalità. L’ambito di applicazione della norma deve considerarsi limitato a quei comportamenti che esprimano una significativa ed apprezzabile compromissione delle più elementari esigenze di cura ed assistenza del figlio minore o del coniuge, senza incidere su fatti contrassegnati da minimo disvalore offensivo o da mere disfunzioni dei rapporti intra-familiari.