Cass. Pen., sez. VI, sentenza n. 46068 del 6.11.2014: le misure di prevenzione patrimoniali sono autonome rispetto a quelle personali. Esse possono, perciò, essere adottate, purchè ne sussistano i presupposti, anche quando queste ultime sono già state eseguite e, persino, quando non sono state neppure disposte, come peraltro sancito da ultimo dall’art. 18 del D.L. n. 159/20011 che ha abrogato, fra l’altro, la L. 575/1965, anche quando la misura è stata chiesta prima della sua entrata in vigore.