Cass. Pen. Sez VI sent. n. 6075 del 10.02.2015 – RIFIUTO DI ATTI D’UFFICIO PER IL PRIMARIO CHE NON FIRMA LA CARTELLA. Scatta il reato di «rifiuto di atti d’ufficio» per il primario che ometta la compilazione delle cartelle sanitarie dei pazienti. Lo ha stabilito la Corte di cassazione, sentenza 6075/2015 , confermando su questo punto la decisione della Corte d’appello di Catania contro il direttore del reparto di ortopedia di una cittadina siciliana.