Cass. Pen. Sez. VI sent. N. 18457 del 4.05.2015 – IL DIRETTORE DI BANCOPOSTA CHE SI APPROPRIA DI SOMME DEI CLIENTI NON COMMETTE PECULATO – L’esercizio delle funzioni di Bancoposta svolte dal direttore dell’ufficio postale non sono pubblico servizio in quanto – come precisa la sentenza n. 18457/15 della Corte di cassazione – si tratta di «comune» attività bancaria. Quindi la condotta del direttore che si appropri di buoni fruttiferi versati dal privato non integra lo specifico e più grave reato di peculato ma quello comune di appropriazione indebita previsto dall’articolo 646 del Codice penale.