Cass Pen. Sez VI sent. n. 1 del 2.01.2015 – C’E’ REATO DI TURBATA LIBERTA DEL PROCEDIMENTO ANCHE SE IL BANDO NON VIENE MODIFICATO. Il reato di turbata libertà del procedimento di scelta del contraente, previsto dall’articolo 353-bis del Cp , integra un reato di pericolo, che si consuma indipendentemente dalla realizzazione del fine di condizionare le modalità di scelta del contraente, onde, per il relativo perfezionamento non è necessario che il contenuto del bando venga effettivamente modificato in modo tale da condizionare la scelta del contraente, né, a maggior ragione, occorre che la scelta del contraente venga effettivamente condizionata.