Cass. Pen. Sez VI sent. del 5.11.2014 N. 45844: REATO DI RIFIUTO DI ATTI D’UFFICIO SE IL MEDICO RIFIUTA IL RICOVERO DEL PAZIENTE. La Cassazione ha stabilito che integra il reato di rifiuto di atti d’ufficio la condotta del medico che, in presenza di una situazione di urgenza effettiva e reale, tale da rendere indifferibile l’intervento del sanitario, rifiuti di compiere l’attività fondamentale di accertamento delle condizioni fisiche, preliminari alla diagnosi.