Cass. Pen. Sez. VI sent. del 25.11.2014 N. 48036: PERCHE’ SUSSISTA IL REATO DI ABUSO D’UFFICIO SERVE UNA DOPPIA “INGIUSTIZIA”. La Cassazione ha ribadito che per l’integrazione del reato di abuso di ufficio ex articolo 323 codice penale è necessario che sussista il requisito della cosiddetta “doppia ingiustizia” nel senso che “ingiusta deve essere la condotta, in quanto connotata da violazione di legge, ed ingiusto deve essere l’evento di vantaggio patrimoniale, in quanto non spettante in base al diritto oggettivo regolante la materia”.