Cass. Pen., sez. V, sentenza n. 9365 del 19.11.2013: NON E’ PREVISTO UN NUOVO “TERMINE A DIFESA” SE IL LEGALE CAMBIA PRIMA DELLA CASSAZIONE. L’art. 108 c.p.p. sul diritto alla concessione di un termine a difesa nel caso di rinuncia, revoca, incompatibilità o abbandono dell’avvocato, non trova applicazione nel giudizio di legittimità in caso di sostituzione del legale nell’imminenza della celebrazione del giudizio. Lo ha stabilito la Corte rigettando la richiesta di un difensore che deducendo di essere stato officiato per la trattazione del ricorso appena due giorni prima aveva avanzato domanda di «congruo di rinvio».