Cass. Pen., sez. V, sentenza n. 51008 del 4.12.2014: la frode fiscale “prova” il coinvolgimento nella bancarotta. Se l’imputato era stato il consapevole esecutore del meccanismo teso ad ingannare il fisco, era illogico escludere il suo concorso nella mala gestio della società fallita. Correttamente il pm aveva considerato che la condotta alla base di entrambi i reati era esattamente la stessa. La società fallita era, infatti, la centrale del meccanismo della frode fiscale. Situazione che aveva fatto lievitare il debito con l’erario di una struttura che aveva la sola funzione di cartiera, fino a causarne il fallimento proprio a causa delle operazioni dolose commesse dagli amministratori. La responsabilità doveva, dunque, essere attribuita anche al responsabile commerciale, a titolo di concorso, in quanto estraneo in un reato proprio degli amministratoti.