Cass. Pen., sez. V., sentenza n. 48347 del 20.11.2014: niente bancarotta per chi versa in nero se ignora il pregiudizio per i creditori. L’amministratore che ometta di annotare in contabilità il pagamento della somma ricevuta in nero e averla sottratta, così, al soddisfacimento delle obbligazioni sociali è responsabile per i reati di bancarotta fraudolenta per distrazione e documentale. Stesso discorso, invece, non può essere fatto nei confronti del soggetto alla casse sociali e non sarebbe stato annotato nelle scritture contabili, ma senza sapere gli effetti negativi a carico dei creditori.