Cass. Pen., sez. V, sentenza n. 12695 del 25.03.2015: diffamati via web, si alla querela tardiva. Chi è stato diffamato via web può proporre la querela anche otto mesi dopo la pubblicazione “incriminata”, se ha appreso la notizia in un secondo momento da altri utenti. La Cassazione ha ricordato che il reato di diffamazione è un evento che si consuma nel momento e nel luogo in cui i terzi percepiscono l’espressione ingiuriosa e dunque, nel caso di immagini o scritti lesivi messi in rete, quando il collegamento viene attivato. Un principio di cui si deve tener conto nel valutare la tempestività della querela.