Cass. Pen., sez. IV, sentenza nr. 14782 del 31.03.2014: reati colposi, le condotte imprudenti vanno sempre previste da chi guida. Nella circolazione stradale non può farsi affidamento sul rispetto delle norme da parte degli altri utenti della strada e, anzi, è necessario prevedere le eventuali condotte imprudenti, imperite o negligenti che sia i conducenti che i pedoni possono mettere in atto. Questo principio trova applicazione anche in relazione ai reati colposi, commessi a seguito di violazione di norme sulla circolazione stradale, ed impone di valutare, ai fini della sussistenza della colpa, se, nelle condizioni date, l’agente dovesse e potesse concretamente prevedere le altrui condotte irregolari.