Cass. Pen., sez. IV, sentenza n. 24612 dell’11.06.2014. AVVOCATI; LO SCIOPERO DEI PENALISTI NON FERMA LA DICHIARAZIONE DI CONTUMACIA. Lo sciopero non costituisce un legittimo impedimento ma piuttosto integra l’esercizio di un diritto, per cui non inibisce la dichiarazione della contumacia qualora la parte non si sia costituita senza addurre valide ragioni. E la dichiarazione può avvenire anche nell’udienza successiva a quella in cui si è verificata l’assenza. Lo ha stabilito la Corte chiarendo anche che l’impossibilità del legale di farsi sostituire deve sempre essere motivata.