Cass. Pen., sez. III, sentenza nr. 30267 del 10.07.2014: non è illecito amministrativo e va sanzionata come reato l’indebita compensazione. Sanzionata sul piano penale la compensazione di crediti inesistenti. La Corte, con la sentenza in esame, ha respinto il ricorso presentato dalla difesa di un imputato condannato a 10 mesi di reclusione per l’illecito (indebita compensazione) previsto dall’art. 10quater del D.Lgs. 74/2000. La sentenza ha respinto tra gli altri il motivo di ricorso che puntava alla sostituzione della misura penale con quella amministrativa, prevista dall’art. 27, co. 18 del D.L. 185/2008, in base alla quale l’utilizzo in compensazione di crediti inesistenti per il pagamento delle somme dovute è punito con la sanzione dal 100 al 200% della misura dei crediti stessi.