Cass. Pen., sez. III; sentenza n. 20547 del 19.05.2015. La delega per la depenalizzazione dei reati contributivi (legge 67/2014) non ha effetti immediatamente abrogativi del D.L. 463/1983. Quindi gli imprenditori sotto processo o per omessi versamenti previdenziali e assistenziali non possono invocare la depenalizzazione del fatto e ottenere un proscioglimento, ma solo attendere l’emanazione dei decreti delegati per poi eventualmente chiedere la revoca della sentenza per abolizione del reato (art. 673 c.p.p.).