Cass. Pen., sez. III, sentenza n. 15463 del 7.04.2014: testimoni esclusi solo se superflui. È nulla la revoca del provvedimento di ammissione dei testi della difesa in assenza di un’approfondita motivazione sulla loro superfluità. La pronuncia ha così accolto il ricorso presentato dalla difesa di un imputato che si era visto condannare sia in primo grado sia in appello come presidente di un’associazione culturale ricreativa attraverso la quale si era proceduto alla raccolta telematica di scommesse sportive senza alcuna autorizzazione. Tra i motivi sui quali era imperniato il ricorso ampio spazio aveva trovato la (asserita) illegittimità della condotta della Corte d’appello che aveva proceduto, senza motivazione, a revocare l’ordinanza che aveva ammesso alcune prove testimoniali a sostegno della posizione dell’imputato.