Cass. Pen. Sez. III sent. N. 27143 del 30.06.2015 – NON C’E’ REATO SE CON IL PROVENTO E’ PAGATA L’IMPOSTA – Non si commette il reato di sottrazione fraudolenta se le somme incassate a seguito di un’alienazione ritenuta simulata sono utilizzate per il pagamento di imposte ancorché non si tratti di quelle oggetto dell’asserita sottrazione. È necessario provare che la vendita sia avvenuta a prezzi inferiori con la conseguente volontà di sottrarsi al versamento.