Cass. Pen. Sez. II set. N. 18265 del 4.05.2015 – LA MESSA ALLA PROVA NON SI APPLICA PER IL PASSATO – La messa alla prova non è retroattiva. Si tratta di una misura della quale va valorizzato soprattutto il profilo processuale e proprio per questo la sua prima fase di applicazione, in assenza di un specifica norma sulla fase transitoria, va regolata dal principio di ordine generale in base al quale tempus regit actum. A chiarire la questione è la sentenza n. 18265 della Corte di cassazione, Seconda sezione penale depositata ieri. Ma sul punto è atteso anche il giudizio delle Sezioni unite.