Cass. Pen, sez. II, sentenza n. 50062 del 12.12.2013. L’ASSENZA DI CONCLUSIONI SCRITTE NON REVOCA LA COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE. La mancata presentazione di conclusioni scritte nel giudizio di appello, non integra gli estremi della revoca della costituzione di parte civile, poiché in base al principio di immanenza della costituzione di parte civile, le conclusioni presentate in primo grado restano valide in ogni stato del processo. In base a questo principio va escluso, in forza della clausola di applicabilità enunciata dall’articolo 598 del Cpp, l’operatività in appello della disposizione sanzionatoria, in chiave processuale, prevista dall’articolo 82 del Cpp.