Cass. Pen., sez. II, sentenza n. 43884 del 22.10.2014: la grave inimicizia tra l’avvocato e il giudice non è motivo di ricusazione. Le posizioni interpersonali di inimicizia grave tra difensore e giudice (o un suo prossimo congiunto), non sono previste nel vigente sistema normativo quali possibili cause di ricusazione. Lo ha stabilito la Corte pronunciandosi sul ricorso di un avvocato avverso l’ordinanza di inammissibilità della Corte d’Appello di Trieste dell’istanza di ricusazione dal medesimo proposta contro il Presidente della sezione penale del tribunale triestino.