Cass. Pen., sez. II, sentenza n. 20606 del 19.05.2015: niente appropriazione indebita per l’assegnatario delle spese legali che non le consegna all’avvocato. La parte vincitrice di una causa civile nei cui confronti il giudice ha liquidato la somma a titolo di spese legali e che si rifiuti di consegnarla al proprio avvocato non è imputabile del reato di appropriazione indebita.