Cass. Pen., sez. II, sentenza n. 14078 dell’8.04.2015: vizio di motivazione inammissibile se l’atto richiamato non è allegato. Per il principio di autosufficienza del ricorso in cassazione, chi deduca il vizio di motivazione della sentenza impugnata rispetto ad uno specifico documento o risultanza probatoria o comunque processuale, ha l’onere di riprodurre in seno al ricorso, o allegare ad esso, l’atto nella sua integralità. Il chiarimento arriva dalla Suprema Corte che ha bocciato, perché inammissibili, le doglianze di alcuni condannati per associazione mafiosa per il denegato riconoscimento del vincolo della continuazione con i reati posti alla base di una precedente condanna irrevocabile, riportata soltanto a stralci.