Cass. Pen., sez. I, sentenza n. 45895 del 5.11.2014: non si pagano le spese di giustizia anche se si è in possesso di immobili. Deve essere concessa la remissione del debito per spese di giustizia se i beni del condannato siano strettamente funzionali a soddisfare le proprie esigenze vitali.