Cass. Pen., sentenza n. 302 dell’8.01.2015: la prostituzione non è attività socialmente pericolosa. Niente foglio di via. Con la sentenza in esame, la Corte è tornata ad ordinare al giudice penale di disapplicare l’atto, nei confronti di una donna condannata per il reato di cui all’art. 2 della l. n. 1423/1956 (inottemperanza al foglio di via obbligatorio, emesso dal questore di Ascoli Piceno), la cui pericolosità era stata ritenuta sussistente in virtù del fatto che la stessa era stata più volte controllata, mentre esercitava la prostituzione in atteggiamenti definiti ‘adescatori e scandalosi’, nonostante la presenza in loco di civili abitazioni.