Cass. Pen., sentenza n. 26029/2014: ANCHE IN CASO DI RECIDIVA LA TRUFFA NON E’ PERSEGUIBILE D’UFFICIO. Nella truffa la re3cidiva non è qualificabile come una circostanza aggravante – riguardando la persona del colpevole senza incidere sul fatto – per cui non rende il reato perseguibile d’ufficio, la Corte ha accolto il ricorso di un uomo condannato a sei mesi di reclusione per aver pagato un fornitore con un assegno falso.