Cass. Pen., sentenza n. 21537/2015: la mancanza del consenso informato non ha rilevanza penale per l’intervento non riuscito. In sede penale non si può condannare un medico per un intervento con esito infausto solo perché non ha assolto l’obbligo di richiedere al paziente il consenso informato. Secondo la Corte, in materia di responsabilità medica la mancanza o l’invalidità del consenso non ha alcuna rilevanza penale dovendosi ritenere che il giudizio sulla sussistenza della colpa non presenta differenze di sorta a seconda che vi sia stato o no il consenso informato del paziente.