Cass. Pen., sentenza n. 1419 del 15.01.2014: è sufficiente la pressione psicologica a configurare il reato di circonvenzione di incapace. La minorata capacità del soggetto passivo, costituisce solo il presupposto del reato, occorrendo, la prova di una concreta attività di induzione ed abuso da parte del soggetto agente o quanto meno l’individuazione di un’ attività positiva posta in essere dall’imputata e diretta a determinare o rafforzare nel soggetto passivo il proposito di adottare disposizioni testamentarie a suo favore.