Cass. Pen., ordinanza nr. 11751 dell’11.03.2014: la confisca di prevenzione ha valore retroattivo. La confisca di prevenzione deve essere equiparata alle misure di sicurezza. Ed ha quindi un’efficacia retroattiva. A chiarirlo definitivamente sono le Sezioni unite penali con informazione provvisoria del 26 giugno. È stata così data risposta affermativa al quesito “se, in conseguenza delle modifiche introdotte dal decreto legge n. 92 del 2008 (convertito dalla legge n. 125 del 2008) e dalla legge n. 94 del 2009 all’articolo 2bis della legge n. 575 del 1965, la confisca emessa nell’ambito del procedimento di prevenzione possa essere ancora equiparata alle misure di sicurezza e se, quindi, ad essa sia applicabile, in caso di successione di leggi nel tempo, la previsione di cui all’articolo 200 c.p.”.