Cass. Civ., SS.UU., sentenza n. 773 del 16.01.2014: ricorso inammissibile, scatta il raddoppio del contributo unificato. Non basta lo scorno di vedersi dichiarato inammissibile un ricorso, adesso giunge dalla sede più autorevole una prima applicazione del raddoppio, o meglio del nuovo ulteriore obbligo di pagamento, del contributo unificato per effetto della pronuncia di “non liquet” d’inammissibilità, al primo affaccio del ricorso a Piazza Cavour. La sgradevole novità è stata introdotta dall’articolo unico, comma 17 della legge di stabilità 2013 (l. 24.12.2012, n. 228) che inserisce all’art. 13 Tu delle spese di giustizia (Dpr 2002 n. 115) il comma 1-quater, a norma del quale quando l’impugnazione, anche incidentale, è dichiarata inammissibile, improcedibile o comunque è respinta integralmente, la parte che l’ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto a norma del comma 1-bis, cioè a quello già versato per l’impugnazione.