Cass. Civ., SS.UU., sentenza n. 61 del 7.01.2014: non ferma l’azione esecutiva la caducazione del titolo del creditore procedente. Solo il difetto originario del titolo del creditore procedente impedisce che l’azione esecutiva prosegua anche da parte degli altri “interventori titolati”. Il difetto sopravvenuto, infatti, consente comunque l’estensione in loro favore di tutti gli atti compiuti finché il creditore procedente ha conservato validità.