Cass. Civ., SS.UU. sentenza n. 27996/2013: punito con la censura l’avvocato prestanome. Sanzione disciplinare per l’avvocato che propone ai colleghi non abilitati alla rappresentanza presso le Corti superiori, di far loro da prestanome. La Cassazione ha confermato la legittimità della censura, imposta al legale che aveva inviato circa 20 mila messaggi di posta elettronica ai colleghi più giovani per proporre una convenzione non proprio in linea con il codice deontologico. Il “pacchetto”, offerto per 1.500 euro più Iva, comprendeva la rappresentanza per una volta davanti all’eccellentissima Corte di Cassazione e per una volta presso il Tribunale di Torino, Milano o Roma. Gli avvocati non abilitati in Cassazione potevano richiedere allo studio la sottoscrizione di ricorsi da loro stessi predisposti.