Cass. Civ., SS.UU., sentenza n. 25369/2014: il Consiglio dell’Ordine non può sanzionare l’avvocato per fatti avvenuti prima dell’iscrizione anche se è ancora in corso il giudizio penale. Il Consiglio dell’Ordine degli avvocati non può irrogare la sanzione della sospensione dall’esercizio della professione al praticante per un fatto penalmente rilevante e pendente in appello (dunque, secondo il COA, ancora “attuale”) se i fatti si riferiscono ad epoca anteriore all’iscrizione all’albo. Le SS.UU. hanno spiegato che “l’esercizio del potere da parte dei COA nei confronti degli avvocati trova il suo fondamento nell’esigenza di una tutela del prestigio dell’Ordine forense in presenza di comportamenti posti in essere dai suddetti professionisti idonei a screditarne l’autorevolezza e la credibilità”.