Cass. Civ., SS.UU., sentenza n. 19888 del 22.09.2014. La quietanza tipica, essendo indirizzata al solvens, fa piena prova dell’avvenuto pagamento, sicchè il quietanzante non è ammesso alla prova contraria per testi, salvo dimostri, in applicazione analogica dell’art. 2732 c.c., che il rilascio della quietanza è avvenuto per errore di fatto o per violenza. La quietanza atipica contenuta nella dichiarazione di vendita di autoveicolo ex art. 13 del r.d. 1814/1927, invece, essendo indirizzata al conservatore del pubblico registro automobilistico affinchè non iscriva il privilegio legale per il prezzo, non è prova piena, ma, al pari della confessione stragiudiziale, fatta ad un terzo, è liberamente apprezzata dal giudice, senza soggiacere ai limiti di revoca della confessione sanciti dall’art. 2732 c.c.